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Ordinanza — n. 28765/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as grounds merely repeat lower court's rejected arguments without new argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28765/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Venturi Gianluca inadmissible. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability for offenses under Articles 110, 81, and 648 of the Penal Code. The court rejected the appeal because the arguments presented were merely a repetitive restatement of points already dismissed by the Court of Appeal, lacking any specific critical analysis.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of first instance without providing new specific reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of new grounds criminal liability review Cassazione procedure procedura di ricusazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURI GIANLUCA nato a BUDRIO il 27/09/1968 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; ,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Venturi Gianluca, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt.110, 81, 648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 Il Consigliere E tensore Il Presidente