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Ordinanza — n. 28763/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments already rejected in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28763/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Maurizio Saragoni's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Saragoni argued against the lower court's reasoning regarding criminal liability under Articles 61 and 640 of the Penal Code. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed by the Court of Appeal without providing new substantive critique.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its sole ground is the pedissequa repetition of arguments already rejected in the second instance without offering specific, argumentative criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments second instance rejection criminal liability court costs and fine motivi di cassazione allegazione motivata cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARAGONI MAURIZIO nato a RAVENNA il 27/02/1960 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Saragoni Maurizio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 61 n. 7 e 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 I Consigliere Es nsore Il Presidente