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Ordinanza — n. 28761/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming late lawyer appointment violated defense rights and reasonable trial duration principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28761/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting claims that a late lawyer appointment violated defense rights or reasonable trial duration. The court held that while the defense term under Article 108 of the Code of Criminal Procedure ensures effective representation, it does not grant an automatic right to adjourn hearings for every late nomination. Furthermore, the court found no merit in the second ground challenging the denial of general mitigating circumstances, noting the lower court's reasoning was not illogical. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 108 cod. proc. pen.; The right to defense does not entitle the accused to adjourn hearings solely due to late lawyer appointment, as this must be balanced with the principle of reasonable trial duration and cannot transform attorney changes into a system for controlling trial timelines.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Late Lawyer Appointment Reasonable Trial Duration Effective Defense Rights Appeal Inadmissibility General Mitigating Circumstances Cassazione Ordinanza rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 108 cod. proc. pen.
Letti il ricorso e la memoria nell'interesse di Perini Cristiano, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denunzia la violazione dell'art. 108 cod.
art. 108 cod. proc. pen
257390); considerato che tale principio è stato anche recentemente ribadito da altre pronunce secondo cui il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. VI n. 47533 del 14/11/2013, Fonzo
Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022
(Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022 Ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERINI CRISTIANO (CUI 01SUD9D) nato a FERRARA il 22/09/1970 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e la memoria nell'interesse di Perini Cristiano, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denunzia la violazione dell'art. 108 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa corte, il difensore non ha diritto al rinvio dell'udienza motivato sul presupposto che non ha potuto accedere agli atti per tardività della nomina, in quanto la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo (Sez.

VI n. 47533 del 14/11/2013, Fonzo, Rv. 257390); considerato che tale principio è stato anche recentemente ribadito da altre pronunce secondo cui il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo. (Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022 Ud. (dep. 06/02/2023 ) Rv. 284094 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione, a pagina 2 della sentenza impugnata, esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che alcun vizio di notifica sussiste essendo l'avviso di fissazione dell'udienza stato regolarmente notificato al difensore cassazionista e che pertanto l'eccezione sollevata con la memoria è anche essa manifestamente infondata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa