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Ordinanza — n. 28760/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and improper recidiva claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28760/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ugulini Maurizio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued violations regarding specific crimes and recidivism, but the court found the first ground to be a mere repetition of arguments already rejected at the appellate level without substantive critique. Furthermore, the claim concerning recidivism was deemed inadmissible in this stage of proceedings and manifestly unfounded based on established case law principles.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing specific, arguable criticism, and claims regarding recidivism are not permitted in proceedings on admissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments recidivism claim legitimacy proceedings court costs order minaccia non comprovata minaccia alla sicurezza pubblica danneggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Art. 612, comma 2 cod. pen.
Art. 635, comma 2, n. 1 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art 131 bis cod. pen
Letto il ricorso di Ugulini Maurizio, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art 131 bis cod. pen.
artt. 612, comma 2 cod. pen
in relazione ai reati di cui agli artt. 612, comma 2 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UGULINI MAURIZIO nato a CASTELFRANCO EMILIA il 27/08/1975 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ugulini Maurizio, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art 131 bis cod. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 612, comma 2 cod. pen. e 635, comma 2, n. 1 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;

Che invero il giudice di merito ha fatto corretta applicazione, a pagina 2 della sentenza impugnata, dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme