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Ordinanza — n. 28759/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28759/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28759/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNONE GREGORIO nato a CATANZARO il 27/02/1980 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Iannone Gregorio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'intervenuta prescrizione dei reati previsti ai capi a) e d), è manifestamente infondato poichè nella specie, essendo stata riconosciuta la sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., la prescrizione per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. non è di anni otto bensì di anni 22 e mesi 4 non ancora decorsi alla data della pronuncia di appello e della presente decisione rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 28759/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 99, comma 4, cod. pen., la prescrizione per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. non è di anni otto bensì di anni 22 e mesi 4 non ancora decorsi alla data della pronuncia di appello e della presente decisione rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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durata eccessiva del procedimento ritardo ingiustificato dell'azione penale termine calcolato a ore riduzione della pena recidiva restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
pen., la prescrizione per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNONE GREGORIO nato a CATANZARO il 27/02/1980 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Iannone Gregorio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'intervenuta prescrizione dei reati previsti ai capi a) e d), è manifestamente infondato poichè nella specie, essendo stata riconosciuta la sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., la prescrizione per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. non è di anni otto bensì di anni 22 e mesi 4 non ancora decorsi alla data della pronuncia di appello e della presente decisione rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 Il Consigliere Estensore Il Pre idente