Ordinanza — n. 28757/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIETROCOLA LUCIANO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 04/07/1976 PIETROCOLA MICHELE nato a DELICETO il 10/12/1946 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 65 cod. pen, art. 648 bis cod. pen; Ordinanza — n. 28757/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIETROCOLA LUCIANO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 04/07/1976 PIETROCOLA MICHELE nato a DELICETO il 10/12/1946 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIETROCOLA LUCIANO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 04/07/1976 PIETROCOLA MICHELE nato a DELICETO il 10/12/1946 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
l
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Pietrocola Giuseppe Luciano e Pietrocola Michele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena in relazione alla mancata riduzione della pena base nella sua massima misura secondo qUanto previsto dall'art. 65 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata dove la corte d'appello, facendo uso di corretti criteri di calcolo e giudicando prevalenti le circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 648 bis cod. pen., ha correttamente rideterminato la pena per entrambi gli imputati); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 04/06/2024 i consigliere est. Il Presient 1g azio Pardo Luci mperali iItil «"1" A OFP ° IN C