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Ordinanza — n. 28751/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28751/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28751/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMARATA GIUSEPPE nato a CALTANISSETTA il 04/12/1969 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Cammarata Giuseppe; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano in particolare le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata dove il giudice di merito, confermando la decisione del giudice di prime cure, ha correttamente motivato relativamente al diniego delle predette attenuanti specificando che non sono stati ravvisati elementi positivamente valutabili ai fini di una mitigazione del trattamento sanzionatorio) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al 'pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28751/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMARATA GIUSEPPE nato a CALTANISSETTA il 04/12/1969 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Cammarata Giuseppe; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano in particolare le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata dove il giudice di merito, confermando la decisione del giudice di prime cure, ha correttamente motivato relativamente al diniego delle predette attenuanti specificando che non sono stati ravvisati elementi positivamente valutabili ai fini di una mitigazione del trattamento sanzionatorio) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al 'pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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circostanze attenuanti motivi di rigore spese giustificate dall'uso commerciale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di difesa difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMARATA GIUSEPPE nato a CALTANISSETTA il 04/12/1969 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cammarata Giuseppe; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano in particolare le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata dove il giudice di merito, confermando la decisione del giudice di prime cure, ha correttamente motivato relativamente al diniego delle predette attenuanti specificando che non sono stati ravvisati elementi positivamente valutabili ai fini di una mitigazione del trattamento sanzionatorio) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al 'pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 04/06/2024 Ij consigliere Il Pres nte itte Luci Imperiali D