Italian Court dismisses appeals regarding sentencing discretion and comparative circumstances as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by El Batrik Khalid and Di Nunzio Aurelio inadmissible. The court ruled that contesting the comparison between generic mitigating and aggravating circumstances exceeds the scope of appellate review, as it involves discretionary sentencing evaluation. Furthermore, arguments regarding the imputability of the defendants were rejected as mere repetitions of unsuccessful lower court arguments, while sentencing excessiveness claims were deemed non-justiciable under established law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals challenging the court's discretionary judgment on the equivalence of mitigating and aggravating circumstances, or the gradation of the penalty, are inadmissible as they pertain to the substantive evaluation reserved for the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ELBATRIK KHALID ( ALIAS EL BATRIK KHALED) nato il 03/09/1998 DI NUNZIO AURELIO nato a FOGGIA il 03/06/1978 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; \\)
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di El Batrik Khalid e Di Nunzio Aurelio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso di El Batrik Khalid che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze relativamente al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda in particolare pag. 11 della sentenza impugnata dove il giudice ha correttamente ritenuto l'equivalenza delle predette circostanze attenuanti rispetto alle plurime e gravi circostanze aggravanti da porre in comparazione) sono, pertanto, incensura bili; ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso di Di Nunzio Aurelio, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 628 e 110 cod. pen sulla base di una valutazione alternativa del compendio probatorio asserendo altresì un ruolo marginale dell'imputato nella realizzazione dei fatti contestati, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare le pagine 9 e 10 della sentenza impugnata dove la corte d'appello ha correttamente ritenuto l'imputato responsabile del delitto di rapina contestato sulla base di un chiaro e concordante quadro probatorio) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso di Di Nunzio Aurelio che contesta l'eccessività della pena sulla base di un asserito ruolo marginale svolto dall'imputato nella realizzazione del reato contestato non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 11 della sentenza impugnata dove il giudice del merito facendo uso di corretti argomenti logico giuridici ha correttamente determinato la pena finale dell'imputato); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 04/0