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Ordinanza — n. 28749/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of arguments and discretionary merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28749/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the finding of recidivism and the comparison of circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate judgment. The court ruled that the lower court's discretionary evaluation of criminal background and sentencing equivalence was not arbitrary and thus fell outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on the mere repetition of arguments already rejected in the appellate judgment are inadmissible; discretionary evaluations of criminal background and sentencing equivalence by the court of first instance are not subject to cassation review unless arbitrary or illogical.

Parole chiave

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recidivism finding appeal inadmissibility repetition of arguments discretionary merit review sentencing equivalence attenuazione della pena controllo della commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO GIOACCHINO nato a NAPOLI il 21/08/1987 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di D'Angelo Gioacchino, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata ove i giudici del merito hanno motivato l'applicazione della recidiva sulla base dei numerosi precedenti penali dell'imputato, anche specifici, ritenendo che il fatto per il quale si procede costituisce espressione di un maggiore spessore criminologico) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 Il C liere Es ensore I