Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28747/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28747/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Chiranus Marian inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant contested the lower court's reasoning on liability but failed to provide concrete specifics or identify precise errors in the factual findings. The court ruled that generic arguments attempting to re-evaluate evidence without pinpointing specific distortions fall outside the scope of appellate review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal must be dismissed if the grounds lack concrete specificity and merely prefigure a re-evaluation of evidence without identifying specific and decisive distortions of procedural emergencies.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specific grounds appellate review limits factual re-evaluation procedural specificity inadmissible appeal evidence distortion costs award ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRANUS MARIAN (CUI: 01DF92R) nato il 11/07/1980 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e la memoria di Chiranus Marian, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, poi reiterati in memoria, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampliamento vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom