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Ordinanza — n. 28746/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and lacking specific grounds for re-evaluating evidence or facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28746/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Momoh Aliu Mohammed and Ozimede Sunday inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellants argued for a re-evaluation of evidence and facts, but the Court found their arguments merely repetitive of issues already rejected by the lower court. Consequently, the Court ruled that the appeals failed to meet the requirement of specificity necessary for judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be specific and avoid generic reiteration of rejected arguments; the Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or facts but only verifies the structural coherence of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity generic appeal grounds judicial review limits evidence re-evaluation procedural inadmissibility motivi di revisione pluralità di motivazioni censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317
Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317; Sez.
Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv. 282508
230317; Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv. 282508; Sez.
Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225
282508; Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225; Sez.
Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220
278225; Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220), le ragioni del loro convincimento su tutti i profili denunciati (si veda, in particolare, pagg.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOMOH ALIU MOHAMMED nato il 02/10/1996 OZIMEDE SUNDAY nato il 05/12/1997 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ì

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Momoh Aliu Mohammed e di Ozimede Sunday; ritenuto che entrambi i ricorsi - articolati in due motivi in punto di prova della penale responsabilità, con riferimento alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ed alla configurabilità delle circostanze aggravanti contestate - sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr.

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317; Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv. 282508; Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225; Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220), le ragioni del loro convincimento su tutti i profili denunciati (si veda, in particolare, pagg. 3 - 6); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così