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Ordinanza — n. 28745/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming illogical reasoning, upholding conviction for car receipt based on drug trafficking context.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28745/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical, but the court found no flaw in the argumentative structure. The conviction for car receipt was upheld based on the appellant's role in a drug trafficking network involving stolen vehicles.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: The cassation court's review of reasoning is limited to checking for logical contradictions or lack of argumentative structure, not verifying the factual accuracy of the motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility illogical reasoning standard car receipt conviction drug trafficking context argumentative structure review condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Severini Malcom, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Severini Malcom, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEVERINI MALCOM nato a ROMA il 10/12/2001 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Severini Malcom, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 1-2 ) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.; che la Corte d'appello ha ritenuto integrato il delitto di ricettazione dell'autovettura contestato all'imputato sulla base delle risultanze acquisite, tenuto conto dell'abituale ricorso a vetture provento di furto per lo stoccaggio della droga e del rapporto fiduciario e di collaborazione che il ricorrente rivestiva nella filiera; rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom