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Ordinanza — n. 28743/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding action suitability and intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28743/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Beraki Biniam inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The court found the first ground regarding the unsuitability of the action to be manifestly unfounded based on established case law, while the second ground was rejected because the lower court logically found the defendant's version of events unbelievable and confirmed the intent to receive stolen goods. Furthermore, the third ground was dismissed as the appellate court correctly applied specific factual circumstances that rendered the minor offense exception inapplicable.

Regesto Legislator

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Art. 605 c.p.; Art. 606 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court's reasoning logically rejects the defendant's version of events and confirms the existence of criminal intent based on the absence of evidence for the underlying offense.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal inadmissibility of criminal appeal intent to receive stolen goods minor offense exception procedural costs order ricettazione partecipazione al reato prova del dolo

Disposizioni normative citate

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Art. 605 c.p.
Art. 606 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERAKI BINIAM ( CUI 03MLE94 ) nato a NEDVE SENATE( ERITREA) il 01/01/1983 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Beraki Biniam e valutata la successiva memoria; rilevata la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, inerente alla supposta inidoneità dell'azione, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata; osservato che il secondo motivo è privo di fondamento, avendo i giudici di merito, con logica motivazione, ritenuto del tutto inattendibile la versione di Beraki e riconosciuto la sussistenza del dolo di ricettazione, dopo avere verificato l'assenza di elementi dimostrativi del concorso dell'imputato nel reato presupposto di furto; considerato che anche l'ultimo motivo sia manifestamente infondato, avendo la Corte di appello, con motivazione incensurabile, fatto riferimento a specifiche circostanze di fatto che rendono non applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il