Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Spinelli Francesco inadmissible due to the lack of specific arguments. The appellant challenged the lower court's decision on grounds of responsibility, timeliness, and non-application of Article 131-bis of the Criminal Code, but these claims were deemed generic and repetitive of reasons already rejected by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected under Article 591, paragraph 1, letter c) of the Criminal Procedure Code, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds are generic, indeterminate, or fail to correlate with the contested decision's reasoning, thereby violating the requirement for specific argumentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI FRANCESCO nato a PALERMO il 19/03/1956 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Spinelli Francesco; ritenuto che i motivi di ricorso che censurano la motivazione in punto di responsabilità, di tempestività della querela e di non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. siano del tutto generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e disattese dal giudice del gravame con puntuali argomentazioni; osservato che la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le argomentazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di genericità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (per tutte v.
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il