Ordinanza — n. 28741/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VACCARO GIOVANNI nato a PALERMO il 19/11/1988 RANDAZZO GIOACCHINO nato a CAMPOBELLO DI LICATA il 02/06/1966 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28741/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VACCARO GIOVANNI nato a PALERMO il 19/11/1988 RANDAZZO GIOACCHINO nato a CAMPOBELLO DI LICATA il 02/06/1966 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VACCARO GIOVANNI nato a PALERMO il 19/11/1988 RANDAZZO GIOACCHINO nato a CAMPOBELLO DI LICATA il 02/06/1966 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con distinti atti di impugnazione, nell'interesse di Giovanni Vaccaro e Gioacchino Randazzo; considerato che l'unico motivo del ricorso presentato dal difensore dell'imputato Vaccaro, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e del trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che tutti i motivi del ricorso presentato nell'interesse del coimputato Randazzo, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, anche in relazione all'art. 131-bis cod., pen., nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, peraltro, quanto alle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044;
Sez. 2, n. 47686 del 03/10/2018, Lebiati, Rv. 274715; Sez. 2 \) 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 - 3 della motivazione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen