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Ordinanza — n. 28739/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific facts regarding subjective intent in theft conspiracy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28739/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific factual arguments regarding subjective intent. The appellant argued that the possession of a check constituted proof of criminal intent, but the court found these claims generic and already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal lacking specific factual arguments regarding subjective intent is inadmissible when the lower court's reasoning is logically sound and consistent with established case law.

Parole chiave

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lack of specific facts subjective criminal intent inadmissible appeal theft conspiracy Corte di Cassazione istruzione penale per appropriazione indebita prova dell'indigenza divieto di accettare regali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 34522 del 29/07/2019, Anastasi
Sez. 2, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri
Sez. 2, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv.
Sez. 2, n. 45569 del 21/10/2009, Di Chio
255929; Sez. 2, n. 45569 del 21/10/2009, Di Chio, Rv.
Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi
245631; Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi, Rv.
Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro
234654); osservato, inoltre, che l'ipotesi del concorso dell'imputato nel reato presupposto di furto è stata prospettata per la prima volta in sede di legittimità, peraltro in termini del tutto generici (sul punto v., da ultimo, Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCORACI ANGELO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 17/05/1984 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; e

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Arcoraci Angelo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del delitto contestato e dei presupposti ostativi al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sia privo di specificità poiché espone generiche doglianze, già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici (pag.

3) e coerente con il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale è conforme ai criteri logici e giuridicamente corretto ritenere che il possesso o la messa in circolazione di un assegno al di fuori delle regole che vi presiedono costituisce di per sé indizio grave che assurge a dignità di prova piena se, in difetto di plausibili giustificazioni, si ponga come coerente e necessaria conseguenza di una consapevole e volontaria acquisizione illecita avvenuta, a monte, da parte di chi tale assegno abbia poi trasmesso all'imputato e, quindi, come prova dell'elemento soggettivo - da parte di quest'ultimo - proprio del delitto di ricettazione (Sez. 2, n. 34522 del 29/07/2019, Anastasi, Rv. 276428;

Sez. 2, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929; Sez. 2, n. 45569 del 21/10/2009, Di Chio, Rv. 245631; Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi, Rv. 234654); osservato, inoltre, che l'ipotesi del concorso dell'imputato nel reato presupposto di furto è stata prospettata per la prima volta in sede di legittimità, peraltro in termini del tutto generici (sul punto v., da ultimo, Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313), e che la Corte ha escluso la non abitualità della condotta in ragione dei tre precedenti per furto con strappo; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos