Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28738/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28738/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28738/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRANOVA AURELIO nato a TAURIANOVA il 18/04/1976 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; Letto il ricorso di Terranova Aurelio; rilevato che in data 24 maggio è pervenuta rituale rinuncia al ricorso; considerato, pertanto, che il ricorso, è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), del codice di rito.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28738/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 591, comma 1, lett. d), del codice di rito.

Parole chiave

Generato dall'IA
rinuncia al dibattimento orale ritiro dell'istanza giudiziaria diritto di ottenere una decisione abbandono definitivo del procedimento rinuncia alla motivazione tacita revoca dell'opposizione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRANOVA AURELIO nato a TAURIANOVA il 18/04/1976 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Terranova Aurelio; rilevato che in data 24 maggio è pervenuta rituale rinuncia al ricorso; considerato, pertanto, che il ricorso, è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), del codice di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/06/2024.