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Ordinanza — n. 28737/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28737/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal filed by Massimo Rossi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Rossi argued that the lower court's decision was procedurally flawed due to the lateness of the complaint and a lack of subjective intent, but these claims were deemed mere repetitions of arguments already rejected on appeal. The court ruled that the appeal failed to provide specific, reasoned criticism of the first-instance judgment and attempted to re-evaluate evidence outside the scope of the Supreme Court's review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in the appellate judgment without providing specific, reasoned criticism of the factual or legal findings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds procedural lateness of complaint subjective intent requirement Court of Cassation review court costs and fine costruzione abusiva

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso
Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv.
Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo
230317; Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv.
Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, Slavov
Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, Giordano
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI MASSIMO nato a ROMA il 01/05/1962 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Massimo Rossi; considerato che tutti e tre i motivi di ricorso - con i quali si deduce la improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela o comunque per la mancanza di una valida querela e la mancanza dell'elemento soggettivo del reato - non sono consentiti in questa sede; che, invero, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive avanzate con il terzo motivo tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr.

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317; Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv. 282508; Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225; Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220), le ragioni del loro convincimento su tutti i profili denunciati (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec