Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28734/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and failure to challenge factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28734/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Maichol Cocivera inadmissible due to a lack of concrete specificity in the legal arguments. The appellant claimed violations regarding an aggravating circumstance under Article 640 of the Penal Code, but the court found these grounds generic and unrelated to the lower court's explicit reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen.; Appeals lacking concrete specificity regarding the complexity of the contested decision are inadmissible as they merely prefigure a re-evaluation of evidence rather than challenging specific factual distortions.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specific grounds inadmissible appeal aggravating circumstance penal code violation factual distortion court costs procedural specificity incapacità di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Maichol Cocivera; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e i vizi motivazionali in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat
Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia
Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCIVERA MAICHOL nato a MESSINA il 16/06/1989 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Maichol Cocivera; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e i vizi motivazionali in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2 -bis), cod. pen., oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800;

Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il