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Ordinanza — n. 28733/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28733/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28733/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERI RAFFAELE nato a CERIGNOLA il 07/08/1966 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; Letto il ricorso di Palmieri Raffaele; ritenuto che nella sentenza impugnata non sussista alcuna violazione di legge né siano ravvisabili i vizi motivazionali, peraltro cumulativamente denunciati, in contrasto con quanto di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto); osservato che il ricorrente ha reiterato le doglianze in tema di sussistenza del dolo di truffa già proposte con l'appello e disattese dalla Corte territoriale con ampie e puntuali argomentazioni (pag. 6), con le quali la difesa non si è confrontata, incorrendo così nel vizio di genericità dell'impugnazione; rilevato che nel contennpo il ricorrente ha denunciato un "travisamento dei fatti", vale a dire una supposta erronea valutazione delle prove:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28733/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto); osservato che il ricorrente ha reiterato le doglianze in tema di sussistenza del dolo di truffa già proposte con l'appello e disattese dalla Corte territoriale con ampie e puntuali argomentazioni (pag. 6), con le quali la difesa non si è confrontata, incorrendo così nel vizio di genericità dell'impugnazione; rilevato che nel contennpo il ricorrente ha denunciato un "travisamento dei fatti", vale a dire una supposta erronea valutazione delle prove:

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa truffa all'assistenza sociale corruzione nell'esecuzione forzata licenziamento immediato per truffa frode fiscale in materia doganale conseguimento fraudolento di una prestazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERI RAFFAELE nato a CERIGNOLA il 07/08/1966 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Palmieri Raffaele; ritenuto che nella sentenza impugnata non sussista alcuna violazione di legge né siano ravvisabili i vizi motivazionali, peraltro cumulativamente denunciati, in contrasto con quanto di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto); osservato che il ricorrente ha reiterato le doglianze in tema di sussistenza del dolo di truffa già proposte con l'appello e disattese dalla Corte territoriale con ampie e puntuali argomentazioni (pag. 6), con le quali la difesa non si è confrontata, incorrendo così nel vizio di genericità dell'impugnazione; rilevato che nel contennpo il ricorrente ha denunciato un "travisamento dei fatti", vale a dire una supposta erronea valutazione delle prove:

è però preclusa a questa Corte la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., ad es., Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci