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Ordinanza — n. 28731/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of arguments and failure to raise new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28731/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Brega Nicola inadmissible and ordered him to pay costs. The court found the arguments repetitive of those already rejected at the appellate level and noted that a specific ground regarding the date of the crime was not properly raised in the appeal. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to pay procedural expenses and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing specific, new, and arguable grounds for overturning the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments failure to raise new grounds procedural economy condemnation to costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali intervenuta prescrizione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 640 cod. pen
8 e 9 della sentenza impugnata con motivazione congrua e priva di illogicità ha ritenuto sussistenti gli elementi della fattispecie contestata ex art. 640 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BREGA NICOLA nato a BRONI il 02/10/1976 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso e la memoria successivamente depositata nell'interesse di Brega Nicola; ritenuto che il motivo di ricorso reiterato con lunghe argomentazioni in memoria, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte d'appello a pag. 8 e 9 della sentenza impugnata con motivazione congrua e priva di illogicità ha ritenuto sussistenti gli elementi della fattispecie contestata ex art. 640 cod. pen. sottolineando come i comportamenti posto in essere dal ricorrente dovessero fare ritenere consumata proprio la fattispecie di truffa; ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la data di commissione del reato indicata nel capo d'imputazione (in data 27/05/2016 e permanente sino al 03/06/2016) non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'applicazione delle statuizioni civili in ragione della manifesta infondatezza del primo motivo a cui è logicamente connesso deve ritenersi assorbito; rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Ritenuto che nulla è dovuto alla parte civile essendosi la stessa limitata a depositare note conclusive senza nulla di specifico argomentare;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 Il C nsigliere Est sore Il Pre