Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of specific legal critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Martini Mauro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the appellant's arguments regarding legal qualification, mitigating circumstances, and sentencing motivation were merely repetitive of those already rejected in the appellate court. Consequently, the court ruled that these arguments failed to provide the specific, reasoned critique required for admissibility in a third-instance proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected at the lower level without providing a specific, reasoned critique of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINI MAURO nato a ROMA il 03/07/1961 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Martini Mauro, ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata ove i giudici del merito hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento avuto riguardo alla mancanza di una ricostruzione alternativa della vicenda offerta dall'imputato o allegata dalla difesa), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen.
è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, in particolare pag. 5 e 6, della sentenza impugnata); ritenuto che il quinto motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 2 6,.n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; .Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024