Civil appeals dismissed for inadmissibility due to lack of legal violation and factual credibility issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil appeals by Di Pietro Antonio and Di Pietro Debora inadmissible, upholding the lower court's dismissal of the extortion charges against Ventura and Colace. The appellants argued for civil liability based on alleged victim credibility, but the court found no legal violation or motivational defects in the appellate judgment. The decision rests on the principle that victim credibility is a factual matter for the trial judge, which cannot be re-evaluated on appeal absent manifest contradictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2, cod. proc. pen.; Art. 592, cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual credibility of the victim, as this is a matter of fact determined by the trial judge based on the provided motivation, unless manifest contradictions exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DI PIETRO ANTONIO nato a MESSINA il 23/09/1952 dalla parte civile DI PIETRO DEBORA nato a MESSINA il 24/06/1979 nel procedimento a carico di: VENTURA DANIELE nato a MESSINA il 26/10/1972 COLACE DOMENICO LEONARDO nato a VIBO VALENTIA il 20/10/1952 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi delle parti civili Di Pietro Antonio e Di Pietro Debora; ritenuto che nella sentenza impugnata non sussista alcuna violazione di legge né siano ravvisabili i vizi motivazionali, peraltro cumulativamente denunciati, in contrasto con quanto di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto); osservato che la Corte di appello, aderendo alle argomentazioni del primo giudice, ha escluso la sussistenza del reato di estorsione e di una conseguente responsabilità agli effetti civili di Ventura e Colace con riferimento a entrambi gli episodi, facendo applicazione del principio secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività (Sez.
U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489); ribadito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez.
U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza assente nel caso di specie; considerato che le argomentazioni dei ricorrenti, in fatto, sollecitano giudizi estranei al sindacato di legittimità, in quanto è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, mentre - laddove anche si ritenga applicabile l'art. 592, comma 4, cod. proc. pen. - sussistono comunque giustificati motivi, in ragione della particolarità della vicenda di cui si tratta, per compensare totalmente le spese tra le parti civili e Colace;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità tra i ricorrenti e Colace Domenico