Ordinanza — n. 28358/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUTZOLU FRANCO nato a CAGLIARI il 26/08/1957 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Putzolu Franco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il delitto di minaccia aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce inosservanza della legge penale in relazione alla valutazione di attendibilità dei testimoni a seguito di contestazione dibattimentale, non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 500 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28358/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto ulteriormente che il motivo di ricorso è manifestamente infondato perché l'asserita violazione dell'art. 500 cod. proc. pen. è smentita dagli atti processuali, in quanto dalla sentenza impugnata risulta che i testi hanno espressamente confermato la veridicità delle dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni, escludendo così ogni dubbio circa la fondatezza dell'ipotesi accusatoria e sulla loro attendibilità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUTZOLU FRANCO nato a CAGLIARI il 26/08/1957 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Putzolu Franco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il delitto di minaccia aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce inosservanza della legge penale in relazione alla valutazione di attendibilità dei testimoni a seguito di contestazione dibattimentale, non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
Ritenuto ulteriormente che il motivo di ricorso è manifestamente infondato perché l'asserita violazione dell'art. 500 cod. proc. pen. è smentita dagli atti processuali, in quanto dalla sentenza impugnata risulta che i testi hanno espressamente confermato la veridicità delle dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni, escludendo così ogni dubbio circa la fondatezza dell'ipotesi accusatoria e sulla loro attendibilità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Co