Italian Court dismisses appeal for false attestation as generic and non-compliant with procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pepe Vincenzo inadmissible due to its generic nature and failure to address the lower court's reasoning. The appellant challenged the conviction for false attestation of generalities but did not engage with the specific grounds for excluding criminal liability based on minor offense. Consequently, the court rejected the complaint and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and substantive; generic complaints or mere reiterations of facts without engaging with the lower court's reasoning result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE VINCENZO nato a NAPOLI il 20/10/1986 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Pepe Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il delitto di falsa attestazione delle proprie generalità ad un pubblico ufficiale. Ritenuto che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è reiterativo e generico omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, logicamente corretta ed immune da vizi, oltre a prospettare mere censure in fatto tese a sollecitare una rivalutazione del merito della decisione oggetto di censura. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il