Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28357/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for false attestation as generic and non-compliant with procedural requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28357/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Pepe Vincenzo inadmissible due to its generic nature and failure to address the lower court's reasoning. The appellant challenged the conviction for false attestation of generalities but did not engage with the specific grounds for excluding criminal liability based on minor offense. Consequently, the court rejected the complaint and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and substantive; generic complaints or mere reiterations of facts without engaging with the lower court's reasoning result in inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
false attestation minor offense exclusion generic appeal procedural inadmissibility Corte di Cassazione criminal procedure reiterative complaint motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE VINCENZO nato a NAPOLI il 20/10/1986 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Pepe Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il delitto di falsa attestazione delle proprie generalità ad un pubblico ufficiale. Ritenuto che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è reiterativo e generico omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, logicamente corretta ed immune da vizi, oltre a prospettare mere censure in fatto tese a sollecitare una rivalutazione del merito della decisione oggetto di censura. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il