Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28351/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28351/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Apicella and Del Pezzo inadmissible for being generic and lacking legal interest. Although the lower court erred in treating the aggravated threat as absorbed by private violence rather than vice versa, the appellants had no standing to challenge this because it would only result in a heavier sentence. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 612 c.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals lacking interest or generic grounds are inadmissible, even if the first instance judgment contains a substantive error regarding the absorption of charges, provided the appellant would face a more severe penalty upon reversal.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of legal interest generic appeal grounds absorption of charges aggravated threat private violence inadmissible appeal court costs minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 612 c.p.
Non è dubbio che si trattasse di decisione erronea, atteso che per consolidata giurisprudenza è semmai l'imputazione di cui all'art. 612 c.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 612 c.p
Non è dubbio che si trattasse di decisione erronea, atteso che per consolidata giurisprudenza è semmai l'imputazione di cui all'art. 612 c.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: APICELLA ANTONIO nato a ANGRI il 01/10/1971 DEL PEZZO CONCETTA nato a NOCERA INFERIORE il 25/11/1975 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Apicella Antonio e Del Pezzo Concetta ricorrono con unico atto a firma del comune difensore avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia aggravata. Considerato che i ricorsi risultano generici, omettendo sostanzialmente di confrontarsi con la motivazione della sentenza e comunque proposti in carenza di interesse. Ed infatti correttamente la Corte territoriale, in assenza di appello del pubblico ministero, ha ritenuto che il giudice di primo grado abbia condannato gli imputati per il solo reato di minaccia, considerando dunque implicitamente assorbito nel medesimo quello di violenza privata per il quale pure erano stati tratti a giudizio, non avendo egli disposto - contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti - alcun aumento per la continuazione in riferimento a quest'ultimo.

Non è dubbio che si trattasse di decisione erronea, atteso che per consolidata giurisprudenza è semmai l'imputazione di cui all'art. 612 c.p. che doveva ritenersi assorbita, atteso che la minaccia è elemento costitutivo del reato di violenza privata, ma non per questo sussisteva l'interesse degli imputati ad impugnare sul punto la pronunzia di primo grado e men che meno sussiste quello a ricorrere avverso quella d'appello, posto che l'unico risultato concretamente perseguibile sarebbe quello di essere condannati per un reato più grave di quello effettivamente ritenuto dai giudici del merito.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così