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Ordinanza — n. 28350/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic and abstract, lacking specific factual comparison with lower court reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28350/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Lafhiyel Taoufiq inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 582 and 585 of the Penal Code and Article 4 of Law No. 110/1975. The court rejected the appeal because the sole ground raised consisted of generic abstract assertions completely detached from any specific comparison with the reasoning of the Ancona Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic abstract grounds entirely disconnected from the specific reasoning of the lower court decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic abstract grounds lack of factual comparison procedural dismissal Cassation review violazioni della legge sulle armi accusa penale oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFHIYEL TAOUFIQ CUI 01SWNIN nato il 19/01/1978 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Lafhiyel Taoufiq ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt.582 e 585 cod. pen. (capo A) e per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 (capo B); Considerato che l'unico motivo di ricorso si risolve in generici assunti astratti, del tutto sganciati da un confronto con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/07/2