Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and non-derivable procedural vices for peace court appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Carmelo Milone inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the application of Article 34 of D.Lgs. 274/2000 and alleged a motivational defect, but the court found the first ground too generic and the second non-derivable under specific procedural rules for appeals against peace court judgments. Consequently, the appeal was rejected because the cited defects could not be raised at this stage of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34 D.Lgs. 274/2000; Art. 606 c.p.p. and Art. 39-bis D.Lgs. 274/2000: An appeal against a peace court judgment is inadmissible if the grounds are generic or if the alleged procedural vices are not deducible under the specific rules governing appeals in such cases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILONE CARMELO nato a CATANIA il 10/05/1950 avverso la sentenza del 18/01/2024 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Milone Carmelo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catania che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.582 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione dell'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000, è generico poiché si limita a sostenere assertivamente che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la citata causa di esclusione della punibilità senza minimamente confrontarsi con le ragioni che hanno condotto il giudice ad escludere la tenuità del fatto (cfr. pag. 3);
Ritenuto che il secondo motivo denuncia vizio motivazionale che, però, non è deducibile in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 nel caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il