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Ordinanza — n. 28336/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28336/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28336/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE FRANCESCO nato a NAPOLI il 05/05/1974 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato De Simone Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 497-ter cod. pen. (capo A) e 483 cod. pen. (capo B); Rilevato che i due motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 1 e 2 sulla sussistenza del reato sub A e sulla esclusione del "falso grossolano"; pagg. 1 e 2 sulla disponibilità della vettura e sulla consapevole detenzione degli oggetti in contestazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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artt. 497-ter cod. pen; Ordinanza — n. 28336/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 497-ter cod. pen. (capo A) e 483 cod. pen. (capo B); Rilevato che i due motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 1 e 2 sulla sussistenza del reato sub A e sulla esclusione del "falso grossolano"; pagg. 1 e 2 sulla disponibilità della vettura e sulla consapevole detenzione degli oggetti in contestazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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contraffazione di merci guida nonostante revoca della patente confisca dei proventi di reato abbandono del procedimento per infrazione stradale altri reati abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

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artt. 497-ter cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE FRANCESCO nato a NAPOLI il 05/05/1974 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato De Simone Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 497-ter cod. pen. (capo A) e 483 cod. pen. (capo B); Rilevato che i due motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 1 e 2 sulla sussistenza del reato sub A e sulla esclusione del "falso grossolano"; pagg. 1 e 2 sulla disponibilità della vettura e sulla consapevole detenzione degli oggetti in contestazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/