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Sentenza — n. 28335/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28335/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28335/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Arrabito Francesco per il reato di bancarotta semplice documentale, commesso il 19 giugno 2015. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale contesta la sussistenza della recidiva, deducendo l'assenza di argomentazione sulla maggiore pericolosità sociale.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28335/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale contesta la sussistenza della recidiva, deducendo l'assenza di argomentazione sulla maggiore pericolosità sociale.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta pagamento degli arretrati reato penale arbitraggio finanziario irregolarità finanziarie truffa in materia di credito
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARRABITO FRANCESCO nato a ROMA il 08/08/1971 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Arrabito Francesco per il reato di bancarotta semplice documentale, commesso il 19 giugno 2015.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale contesta la sussistenza della recidiva, deducendo l'assenza di argomentazione sulla maggiore pericolosità sociale.

3. Il ricorso è fondato sia pure per una ragione giuridica diversa da quella indicata in ricorso. La Corte di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta documentale semplice, declinando l'elemento soggettivo in termini di colpa. Ergo la recidiva va esclusa non potendo afferire a un delitto colposo. Ne consegue che va rilevato che in data 19 dicembre 2022 è decorso il termine prescrizionale massimo (non risultano periodo di sospensione, non potendosi computare il rinvio dell'udienza del 10 luglio per adesione del VPO alla astensione dalle udienze proclamata dall'organizzazione di categoria dei giudici onorari.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Esclusa la recidiva, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deci