Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28331/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28331/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28331/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI MARCO nato a GUARDIAGRELE il 30/01/1983 avverso l'ordinanza del 25/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Spinelli Marco propone ricorso straordinario ex art. 625b1s cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della Corte di cassazione (Sez. 7, n. 28497 del 25705/2023) che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, un procedente ricorso in materia di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28331/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che le doglianze coltivate, pur formalmente qualificate come errori di fatto, esulano dall'ambito applicativo del rimedio straordinario azionato, poiché, nella sostanza, lamentano l'asserita mancata valutazione di elementi fattuali che avrebbero dovuto condurre il giudice al riconoscimento dell'istituto del reato continuato in executivis; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione impugnabilità di decisioni incidentali riconsiderazione sospensione di pena ricorso straordinario per nullità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI MARCO nato a GUARDIAGRELE il 30/01/1983 avverso l'ordinanza del 25/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Spinelli Marco propone ricorso straordinario ex art. 625b1s cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della Corte di cassazione (Sez. 7, n. 28497 del 25705/2023) che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, un procedente ricorso in materia di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva;

Ritenuto che le doglianze coltivate, pur formalmente qualificate come errori di fatto, esulano dall'ambito applicativo del rimedio straordinario azionato, poiché, nella sostanza, lamentano l'asserita mancata valutazione di elementi fattuali che avrebbero dovuto condurre il giudice al riconoscimento dell'istituto del reato continuato in executivis; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0