Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unsubstantiated arguments against the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Konovalov Manuela inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the Benevento Tribunal's rejection of a request for the continuation of proceedings under Article 671 of the Code of Criminal Procedure, arguing the lower court's reasoning was illogical. The court found the sole ground of appeal consisted of generic and assertive deductions lacking any critical engagement with the decision's rationale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely generic and assertive, failing to provide a critical confrontation with the reasons given by the lower court.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KONOVALOV MANUELA nato a UDINE il 14/08/1970 avverso l'ordinanza del 21/03/2024 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che la condanna Konovalov Manuela ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Benevento, quale giudice dell'esecuzione, pronunciandosi in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza di riconoscimento dell'istituto della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.; Premesso che la sentenza rescindente aveva rilevato una omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di continuazione "per gruppi di reati"; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia l'illogicità della motivazione, si risolve in deduzioni generiche e assertive prive di reale confronto critico con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/