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Ordinanza — n. 28329/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unsubstantiated arguments against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28329/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Konovalov Manuela inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the Benevento Tribunal's rejection of a request for the continuation of proceedings under Article 671 of the Code of Criminal Procedure, arguing the lower court's reasoning was illogical. The court found the sole ground of appeal consisted of generic and assertive deductions lacking any critical engagement with the decision's rationale.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely generic and assertive, failing to provide a critical confrontation with the reasons given by the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic arguments rejection continuation of proceedings Article 671 Code Criminal Procedure lack of critical engagement sospensione di pena reiterazione di reati penali criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KONOVALOV MANUELA nato a UDINE il 14/08/1970 avverso l'ordinanza del 21/03/2024 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che la condanna Konovalov Manuela ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Benevento, quale giudice dell'esecuzione, pronunciandosi in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza di riconoscimento dell'istituto della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.; Premesso che la sentenza rescindente aveva rilevato una omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di continuazione "per gruppi di reati"; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia l'illogicità della motivazione, si risolve in deduzioni generiche e assertive prive di reale confronto critico con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/