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Ordinanza — n. 28326/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28326/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28326/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASULA ELEONORA nato a SASSARI il 03/11/1984 avverso la sentenza del 12/01/2024 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Casula Eleonora ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.582 cod. pen., procedendo, però, alla rideterminazione della pena in € 500 di in/Ir previa concessione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che richiama anche l'art. 606, comma 1, lett, b), cod. proc. pen., si risolve in una doglianza sulle risultanze probatorie al più attinente a vizio di motivazione come tale non consentito ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28326/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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eccesso di legittima difesa corrispondenza con il difensore diritto a un difensore uso sproporzionato della forza principio attitatorio aggressione fisica

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASULA ELEONORA nato a SASSARI il 03/11/1984 avverso la sentenza del 12/01/2024 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Casula Eleonora ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.582 cod. pen., procedendo, però, alla rideterminazione della pena in € 500 di in/Ir previa concessione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che richiama anche l'art. 606, comma 1, lett, b), cod. proc. pen., si risolve in una doglianza sulle risultanze probatorie al più attinente a vizio di motivazione come tale non consentito ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correzione di errore materiale effettuata de plano in ordine alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, è manifestamente infondato in quanto: - per un verso, secondo in costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità «è emendabile, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la sentenza resa dal giudice di appello all'esito di rito ordinario che, pur confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado, abbia omesso di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, qualora — come nella specie (la statuizione di condanna è stata confermata, la riforma riguarda solo la misura della pena, punto privo di incidenza sulla posizione della parte civile) — non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese ed emerga, invece, la giustificazione del pagamento in favore della parte civile» (cfr.

Sez. 4, n. 5805 del 03/02/2021 Rv. 280926 - 01); - per altro verso, il difensore dell'imputata è stato messo in condizione di contestare la liquidazione delle spese con la proposizione del ricorso per cassazione, come del resto ha fatto; pertanto il contraddittorio, sia pure differito, è stato garantito e sono stati assicurati i diritti difensivi; peraltro il ricorso sul punto è intrinsecamente generico poiché non indica per quali ragioni quella liquidazione dovrebbe ritenersi erronea o incongrua, tanto più che gli importi liquidati sono inferiori alla media edittale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.