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Ordinanza — n. 28325/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to untimely new arguments and lack of specific criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28325/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mollica Cristian inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for stalking and property damage, arguing violations of law regarding evidence and subjective elements. The court rejected these claims because they introduced new legal arguments not previously raised or sufficiently criticized in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 4, c.p.p.; Art. 121, c.p.p.: Appeals must strictly develop existing grounds; new legal arguments introduced after the deadline are inadmissible and cannot expand the scope of the request.

Parole chiave

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inadmissible appeal untimely legal argument stalking conviction property damage court costs order reati contro la famiglia allegazioni di persecuzione contraddittorie maltrattamento di minori

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 4, c.p.p.
Art. 121, c.p.p.
Art. 62 n.2 cod. pen.
art. 121 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020 Rv. 280294
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLICA CRISTIAN nato a BRONTE il 19/05/1999 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mollica Cristian ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per i reati di atti persecutori e danneggiamento commessi ai danni di soggetto non legato da rapporti familiari; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione delle prove a discarico, non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito (cfr. pagg. 4-5) e non scaditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia analoghi vizi in punto di elemento soggettivo del reato di atti persecutori, è inammissibile in quanto inerente ad una violazione di legge deducibile e non dedotta in precedenza ed inoltre è generico in quanto di risolve in assunti astratti; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.2 cod. pen., è inammissibile in quanto inerente ad una violazione di legge deducibile e non dedotta in precedenza considerato che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. e, pertanto, soggiacciono alla disciplina prevista dall'art. 585, comma 4, e «incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione» (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020 Rv. 280294 - 01), inoltre è generico perché non indica le ragioni che poggiano alla base della richiesta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend