Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to sufficient generic mitigation reasoning in sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Pettinelli Mirko and Bonaffini Emilia inadmissible regarding their challenge to the denial of generic mitigation. Both defendants argued that the lower court failed to properly apply Article 62-bis of the Penal Code, yet the appellate court had already provided a sufficient reference to the decisive elements in its reasoning. The court upheld this approach, ruling that a congruent reference to relevant factors is adequate for denying the requested benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis c.p.; When denying generic mitigation, the court of first instance must provide a congruent reference to the decisive elements, which is sufficient to justify the denial without further elaboration.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PETTINELLI MIRKO nato a MILAZZO il 16/11/1994 BONAFFINI EMILIA nato a MESSINA il 03/10/1991 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Pettinelli Mirko e Bonaffini Emilia ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 614, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da entrambi i ricorrenti, che deduce la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 - bis cod. pen., è inammissibile, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0