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Ordinanza — n. 28323/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for lack of new arguments and failure to prove subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28323/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Lanaro's appeal against his conviction for fraud and bankruptcy inadmissible. Lanaro argued the lower court failed to address subjective intent and denied generic mitigating circumstances, but the court found these arguments repetitive of previously rejected points. The appeal was rejected because the defense submitted no new facts or legal grounds to overcome the established reasons for dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 363 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already disallowed by the court of first instance without presenting new facts or decisive legal grounds.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments dismissal subjective intent dolo generic mitigating circumstances bankruptcy fraud L.F. court of cassazione procedure spese processuali condemnation bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 216 L.F.
Art. 223 L.F.
Art. 62-bis cod. pen.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 - bis cod.
Art. 363 c.p.c.
art. 62 - bis cod. pen
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 - bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANARO GIUSEPPE nato a THIENE il 30/09/1961 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Lanaro Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 216 e 223 L.F.; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono, rispettivamente, l'omessa motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e alla configurabilità della bancarotta riparata, sono riproduttivi di profili di censura già ampiamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, ai cui argomenti il ricorrente contrappone assunti in fatto privi di agganci alla ricostruzione emergente dalle sentenze;

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 - bis cod. pen. è inammissibile, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6); Vista la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci