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Ordinanza — n. 28316/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28316/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28316/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile LARATTA FEDELE nato a CROTONE il 03/06/1978 nel procedimento a carico di CORTESE LUIGI nato a SAN GIOVANNI IN FIORE il 18/05/1950 avverso la sentenza del 04/03/2024 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che la parte civile Laratta Fedele ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza che ha confermato l'assoluzione dell'imputato Cortese Luigi dai reati di percosse e minaccia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che formalmente denuncia una violazione processuale che però si sostanzia nell'omesso esame di una memoria difensiva presentata dalla difesa, non è deducibile in quanto: - secondo la consolidata giurisprudenza, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità solo come vizio di motivazione (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019 Rv. 276766 - 01); - tuttavia il vizio di motivazione non è deducibile in quanto, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28316/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale esame di cassazione gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza esecuzione delle pene attenuazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile LARATTA FEDELE nato a CROTONE il 03/06/1978 nel procedimento a carico di CORTESE LUIGI nato a SAN GIOVANNI IN FIORE il 18/05/1950 avverso la sentenza del 04/03/2024 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che la parte civile Laratta Fedele ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza che ha confermato l'assoluzione dell'imputato Cortese Luigi dai reati di percosse e minaccia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che formalmente denuncia una violazione processuale che però si sostanzia nell'omesso esame di una memoria difensiva presentata dalla difesa, non è deducibile in quanto: - secondo la consolidata giurisprudenza, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità solo come vizio di motivazione (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019 Rv. 276766 - 01); - tuttavia il vizio di motivazione non è deducibile in quanto, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che formalmente denuncia una violazione processuale che però si sostanzia nell'omessa ammissione di una testimonianza, non è deducibile in quanto: - il vizio effettivamente lamentato rientrerebbe nella previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; - tuttavia, come già osservato, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace sono ricorribili per cassazione soltanto per i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.