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Ordinanza — n. 28315/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as peace court appeals require statutory violation grounds only.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28315/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sorgente Massimo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a Taranto Tribunal confirmation of conviction for defamation, arguing defects in the lower court's reasoning regarding witness credibility and forensic analysis. The court rejected these arguments because appeals against peace court judgments for crimes of this nature are strictly limited to violations of law, not errors in fact-finding or motivation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments for crimes of this type are admissible only for violation of law, excluding challenges based on factual errors or lack of motivation.

Parole chiave

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peace court jurisdiction defamation criminal appeal statutory violation requirement cassation admissibility witness credibility review perseguimento penale per diffamazione diffamazione limiti della libertà d'espressione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORGENTE MASSIMO nato a MARTINA FRANCA il 23/04/1971 avverso la sentenza del 18/10/2023 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sorgente Massimo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.595 cod. pen.; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono vizi di motivazione in riferimento - rispettivamente - all'attendibilità del teste indicato dalla parte civile e dal pubblico ministero e alla ritenuta superfluità dell'accertamento grafico richiesto, non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03