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Ordinanza — n. 28312/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic arguments lack critical confrontation with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28312/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Chighini Fabrizio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law and defects in the identification of the accused, but the court found these claims to be generic assertions without critical engagement with the lower court's detailed reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the arguments failed to substantively challenge the merits of the conviction for the specified crimes.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365 c.p.p.; An appeal based on generic assertions lacking critical confrontation with the lower court's reasoned decision is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments lack of critical confrontation violation of law procedural costs Cassa delle ammende defects in identification partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIGHINI FABRIZIO nato a SASSARI il 05/01/2000 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Chighini Fabrizio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 112 n.4, 624 e 625 n.2 e 5 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla individuazione dell'imputato, si risolve in generici assunti privi di confronto critico con le ragioni della decisione sviluppate dal giudice di merito con ampiezza di argomenti a confutazione delle doglianze difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/0