Ordinanza — n. 28311/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEDDA ANTONIO nato a SASSARI il 27/10/1980 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO DI CAGLIARI, SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Sedda Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna del predetto imputato in odine ai reati di cui agli artt. 81 110, 582, 585, 61 n.5 cod. pen. capo A) e all'art. 612, comma secondo cod. pen., in relazione all'art. 339 cod. pen. capo C);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 339 cod. pen, art. 533 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28311/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEDDA ANTONIO nato a SASSARI il 27/10/1980 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO DI CAGLIARI, SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Sedda Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna del predetto imputato in odine ai reati di cui agli artt. 81 110, 582, 585, 61 n.5 cod. pen. capo A) e all'art. 612, comma secondo cod. pen., in relazione all'art. 339 cod. pen. capo C);
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., è inammissibile, poiché l'art. 606 comma 1 lett c), cod. proc. pen. consente la deduzione di violazioni di legge processuale stabiliti a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità e decadenza; e tale non è l'art. 533 cod. proc. pen. che detta solo una regola di giudizio (cfr. Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art.99 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (facendo leva non solo sul dato formale ma anche sul fatto che il nuovo episodio criminoso è espressione di una maggiore pericolosità sociale, del resto l'imputato è stato ritenuto delinquente abituale);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci