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Ordinanza — n. 28310/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28310/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28310/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENUMAH NDIDI FAVOUR (CUI: 0512W76) nato il 03/06/1998 avverso la sentenza del 10/07/2023 del GIUDICE DI PACE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che il difensore di ufficio di Enumah Ndidi Favour ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Bergamo, quale giudice di rinvio, ha affermato la responsabilità della predetta imputata per il reato di cui all'art. 10 - bis D.Igs n. 286/1998; Rilevato che il ricorso è inammissibile in quanto, trattandosi di imputata rispetto alla quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione non è stato depositato specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, come prescrive, a pena di inammissibilità, l'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. - norma applicabile anche al giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28310/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Baum, Rv. 285342); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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restituzione in pristino impugnabilità della decisione di rinvio ritiro dell'istanza giudiziaria assenza ingiustificata abbandono definitivo del procedimento inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENUMAH NDIDI FAVOUR (CUI: 0512W76) nato il 03/06/1998 avverso la sentenza del 10/07/2023 del GIUDICE DI PACE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che il difensore di ufficio di Enumah Ndidi Favour ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Bergamo, quale giudice di rinvio, ha affermato la responsabilità della predetta imputata per il reato di cui all'art. 10 - bis D.Igs n. 286/1998; Rilevato che il ricorso è inammissibile in quanto, trattandosi di imputata rispetto alla quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione non è stato depositato specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, come prescrive, a pena di inammissibilità, l'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. - norma applicabile anche al giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305;

Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Baum, Rv. 285342); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il