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Ordinanza — n. 28309/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28309/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28309/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINO PAOLO nato a MANFREDONIA 11 16/10/1969 avverso l'ordinanza del 28/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che il difensore e procuratore speciale del condannato Zino Paolo propone ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza n. 15692 del 28/03/2024 con cui la prima sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal predetto condannato avverso l'ordinanza del 25 ottobre 2023 del Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione; Ricordato che l'errore di fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono esclusi dall'ambito d'operatività dell'istituto, tra gi altri:

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28309/2024 — snpen · Corte di Cassazione: d) gli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali; Rilevato che il ricorso in esame si limita a dedurre una carenza motivazionale della ordinanza adottata dalla Corte di cassazione, nonché un preteso errore di diritto; Considerato, pertanto, che il ricorrente denuncia ipotetici errori estranei all'ambito di applicabilità del rimedio impugnatorio straordinario azionato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione ricorso straordinario per nullità motivazione sufficiente causa legittima impugnabilità di decisioni incidentali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINO PAOLO nato a MANFREDONIA 11 16/10/1969 avverso l'ordinanza del 28/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che il difensore e procuratore speciale del condannato Zino Paolo propone ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza n. 15692 del 28/03/2024 con cui la prima sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal predetto condannato avverso l'ordinanza del 25 ottobre 2023 del Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione; Ricordato che l'errore di fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono esclusi dall'ambito d'operatività dell'istituto, tra gi altri:

a) i vizi di motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258);

b) l'errata valutazione di elementi probatori, in quanto l'errore di fatto preso in considerazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Romano, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161);

c) l'errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099);

d) gli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali; Rilevato che il ricorso in esame si limita a dedurre una carenza motivazionale della ordinanza adottata dalla Corte di cassazione, nonché un preteso errore di diritto; Considerato, pertanto, che il ricorrente denuncia ipotetici errori estranei all'ambito di applicabilità del rimedio impugnatorio straordinario azionato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm