Ordinanza — n. 28306/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAMBOA RAMIREZ MICHAEL SPTEHAN nato il 10/11/1982 VALENCIA MANCILLA OMAR ANDRES nato il 11/01/1990 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, Gamboa Ramirez Michael Sptehan e Valencia Mancilla Omar Andres ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dei predetti imputati in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.4 e 61 n.5 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28306/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., è intrinsecamente generico in quanto si esaurisce in affermazioni astratti che non indicano quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dimostrato la speciale tenuità del danno; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAMBOA RAMIREZ MICHAEL SPTEHAN nato il 10/11/1982 VALENCIA MANCILLA OMAR ANDRES nato il 11/01/1990 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, Gamboa Ramirez Michael Sptehan e Valencia Mancilla Omar Andres ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dei predetti imputati in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.4 e 61 n.5 cod. pen.;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., è intrinsecamente generico in quanto si esaurisce in affermazioni astratti che non indicano quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dimostrato la speciale tenuità del danno; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/