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Ordinanza — n. 28303/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for use of false document where forgery prescription does not extinguish usage crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28303/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Grumo Giancarlo inadmissible regarding his conviction for the use of a false document. The appellant argued that the crime should be extinguished by prescription since the forgery occurred long ago, but the court held that the crime of use is consummated only at the moment of exhibiting the document. Consequently, the court rejected the claim that the lack of punishability for the forgery itself exempts the user from liability.

Regesto Legislator

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Art. 489 c.p.; The crime of use of a false document is consummated at the moment of exhibition, and the prescription of the underlying forgery does not extinguish the liability of the user.

Parole chiave

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use of false document prescription of crime concurrent crimes criminal appeal consummation of offense falsità in certificati abuso della licenza e delle targhe guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 489 c.p.
art. 489 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 30740 del 12/04/2019, Drazhy Rushit
Sez. 5, n. 10336 del 28/01/2019, Ciulea Dumitru
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRUMO GIANCARLO nato a ROMA il 04/02/1962 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Grumo Giancarlo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.489 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione per essersi il reato consumato all'epoca della contraffazione del documento in oggetto, è manifestamente infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il delitto di uso di atto falso debba dirsi integrato al momento dell'esibizione del documento stesso (ex multis, Sez. 5, n. 30740 del 12/04/2019, Drazhy Rushit, Rv. 276922).

Né può accogliersi in questa sede la censura, comunque già correttamente vagliata in appello con adeguata motivazione, relativa alla violazione della clausola di sussidiarietà di cui all'art. 489 c.p., dovendosi infatti ribadire il costante orientamento per cui detta clausola non opera di fronte a casi di concorso non punibile, sicché sussiste il reato di uso di atto falso quando la falsificazione non è punibile per intervenuta prescrizione e l'agente abbia fatto uso dell'atto (ex multis, Sez. 5, n. 10336 del 28/01/2019, Ciulea Dumitru, Rv. 276019);

Ritenuto che il secondo motivo, che deduce vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di appello con corretti argomenti giuridici (cfr. pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de