Criminal appeal dismissed as inadmissible for abstract grounds and excessive penalty claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Farre Francesco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the sentence's excessiveness, but the court found these grounds abstract and insufficient. The court ruled that the lower court adequately referenced relevant facts and that sentencing discretion was properly exercised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 624, 625 n.7 c.p.: An appeal based on abstract grounds or excessive penalty claims is inadmissible if the court of first instance provided a congruent reference to decisive elements, as sentencing falls within the merit judge's discretion.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARRE FRANCESCO nato il 05/10/1980 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Farre Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è inammissibile sia perché si esaurisce in assenti astratti sia perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag.
3) ed inoltre la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il