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Ordinanza — n. 28297/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for challenging only sentencing motivation rather than legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28297/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Ion Viorel Daniel and Dumitru Leventica inadmissible without formalities. The defendants challenged the agreed sentence for offenses under Articles 624, 625, and 416 of the Penal Code, arguing issues regarding the congruity of the penalty. The court ruled that since the appeal did not allege illegality of the penalty itself but only defects in the reasoning of the agreed sentence, it failed to meet the admissibility requirements of Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals challenging only the motivation regarding the congruity of an agreed sentence are inadmissible as they do not allege the illegality of the penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal agreed sentence congruity of penalty motivation defects criminal procedure code sentencing legality Cassazione Roma sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ION VIOREL DANIEL CUI 052HE2D nato il 12/12/1993 DUMITRU LEVENTICA nato il 06/06/1995 avverso la sentenza del 27/02/2024 del GIP TRIBUNALE di VERONA1 dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che gli imputati Ion Viorel Daniel e Dumitru Leventica ricorrono avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Verona pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con il pubblico ministero in ordine ai delitti di cui agli artt. 624, 625 n.4 e all'art. 416 co.1, 2 e 3 cod. pen.; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso comune ad entrambi i ricorrenti, che contesta la corretta applicazione della legge penale in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto, non viene prospettata l'illegalità della pena applicata, ma vengono, in definitiva, dedotti soltanto vizi della motivazione relativa alla valutazione della congruità della pena concordata dalle parti, indeducibili in questa sede ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0