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Ordinanza — n. 28294/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28294/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28294/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATINO VINCENZO nato a ROMA il 11/02/1991 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Latino Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ne ha confermato la condanna per il tentativo di furto pluriaggravato. Ritenuto che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta insufficienza ed illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28294/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta insufficienza ed illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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gravità della pena adeguamento della pena riesame dell'entità pena motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda maggiorazione dissuasiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATINO VINCENZO nato a ROMA il 11/02/1991 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Latino Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ne ha confermato la condanna per il tentativo di furto pluriaggravato. Ritenuto che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta insufficienza ed illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta e completa, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto, inoltre, che il motivo in esame non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nel caso di specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così