Cassation court dismisses appeal as sentencing discretion falls within trial judge's authority under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the sentence deviated from the statutory minimum, but the court held that sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances belongs to the trial judge. Consequently, the court found the appeal's legal argument invalid and rejected the request for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the sentencing discretion of the trial judge regarding the application of statutory minimums and the weighing of aggravating and mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MICHELE SIMONE nato a SANREMO il 30/01/1991 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che De Michele Simone ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Genova ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto in abitazione. Ritenuto che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione di legge in relazione al discostamento della pena erogata all'imputato dal minimo edittale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
Nel caso di specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti in maniera tutt'altro che illogica (si veda pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso