Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28290/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28290/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28290/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIBAOUN AYOUB nato il 08/04/1993 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO[dato avviso alle partii) udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Bibaoun Ayoub ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28290/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
ammende per infrazione procedurale difetto formale di procedura anticipo delle spese condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ricorso per inadempienza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIBAOUN AYOUB nato il 08/04/1993 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO[dato avviso alle partii) udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Bibaoun Ayoub ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore del