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Ordinanza — n. 28289/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28289/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28289/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAM HAMZAH nato il 17/04/1980 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Adam Hamzah ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino ne ha confermato la condanna per più reati di falso in atto pubblico per induzione e di false dichiarazioni sulla propria identità. Ritenuto che i motivi di ricorso appaiono generici nella misura in cui non si confrontano con la motivazione della sentenza, la quale ha evidenziato in mnaiera logica ed esaustiva le ragioni del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e della prevalenza delle pur concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis c.p; Ordinanza — n. 28289/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che i motivi di ricorso appaiono generici nella misura in cui non si confrontano con la motivazione della sentenza, la quale ha evidenziato in mnaiera logica ed esaustiva le ragioni del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e della prevalenza delle pur concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda aggravamento della pena accertamento dell'ammontare del danno cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis c.p
Ritenuto che i motivi di ricorso appaiono generici nella misura in cui non si confrontano con la motivazione della sentenza, la quale ha evidenziato in mnaiera logica ed esaustiva le ragioni del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAM HAMZAH nato il 17/04/1980 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Adam Hamzah ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino ne ha confermato la condanna per più reati di falso in atto pubblico per induzione e di false dichiarazioni sulla propria identità. Ritenuto che i motivi di ricorso appaiono generici nella misura in cui non si confrontano con la motivazione della sentenza, la quale ha evidenziato in mnaiera logica ed esaustiva le ragioni del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e della prevalenza delle pur concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03